Vaticano, le ceneri non possono essere disperse né diventare gioielli
Seguendo «l’antichissima tradizione cristiana», l’istruzione «raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro.
Il Vaticano chiarisce che non è permessa la dispersione delle ceneri dei defunti «nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo» né la loro conversione «in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti», in un documento con il quale la Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce «le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi» ma ricorda, come la Chiesa cattolica sostiene già dagli anni Sessanta, che la cremazione del cadavere «non è vietata» poiché «non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo».
L’istruzione «Ad resurgendum cum Cristo», per risuscitare con Cristo, pubblicata oggi, è stata firmato lo scorso 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Madonna in Cielo, dal cardinale prefetto dell’ex Santo Uffizio, il tedesco Gerhard Ludwig Mueller, e dal segretario, il gesuita spagnolo Luis Ladaria, ed è stata approvata dal Papa il 18 marzo scorso. È la prima istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede durante il pontificato di Francesco.
Il documento ricorda che sin dal 1963, con l’istruzione «Piam et constantem», l’allora Santo Uffizio stabilì che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana», indicazione poi ripresa nel 1983 tanto dal Codice di Diritto canonico che dal Catechismo della Chiesa cattolica (la cremazione dei corpi è permessa «se attuata senza mettere in questione la fede nella risurrezione dei corpi»).
«Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non poche Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede della Chiesa», spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha pertanto «ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione».
Seguendo «l’antichissima tradizione cristiana», l’istruzione «raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte, l’inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale».
Tuttavia, «laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o – sottolinea l’Istruzione vaticana – ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi. La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia – prosegue il provvedimento dottrinale – la cremazione non è vietata, “a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”».
In tal caso, «le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica» e, solo «in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica».
Ma «per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana – conclude l’Istruzione – si devono negare le esequie, a norma del diritto».
Sulla conservazione, o dispersione, delle ceneri dei defunti, i differenti episcopati nazionali hanno preso, nel corso del tempo, posizioni diverse. Nel novembre 2009, per esempio, l’assemblea della Cei, dopo un vivace dibattito, aprì alla possibilità di spargere le ceneri, sebbene con una circonlocuzione, stabilendo, in una prima bozza del rito delle esequie, che «la memoria dei defunti attraverso la preghiera liturgica e personale e la familiarità con il camposanto costituiranno la strada per contrastare, con un’appropriata catechesi, la prassi di disperdere le ceneri o di conservarle al di fuori del cimitero o di un luogo sacro» e sottolineando che «ciò che sta a cuore ai vescovi è che non si attenui nei fedeli l’attesa della risurrezione dei corpi, temendo invece che la dispersione delle ceneri affievolisca la memoria dei defunti». Successivamente, però, la stessa Cei precisò, già nel 2012, che le ceneri non possono essere sparse né conservate in luogo diverso dal cimitero. Vatican Insider - IACOPO SCARAMUZZI
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